IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello  Stato  e
sull'ordinamento  dell'avvocatura  dello  Stato,  approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonche' l'art.  1  della  legge  16
novembre  1939,  n.  1889,  e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n.
103;
  Considerata l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello  Stato
ad  assumere  il  patrocinio  dell'E.Di.S.U.  (Ente  regionale per il
diritto allo studio universitario di Napoli;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
                              Decreta:
  L'Avvocatura  dello   Stato   e'   autorizzata   ad   assumere   la
rappresentanza  e  la  difesa  dell'E.Di.S.U.  (Ente regionale per il
diritto allo studio universitario), con sede in Napoli,  nei  giudizi
attivi   e   passivi  avanti  le  autorita'  giudiziarie,  i  collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
  Il presente decreto sara' sottoposto alle  procedure  di  controllo
previste   dalla   normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 27 marzo 1995
                                                  Il Presidente: DINI